Art. 1
In vigore dal 17 mar 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1957, n. 99, il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1965, n. 509 e il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1969, n. 1233, con i quali vennero apportate modifiche alla tariffa dei diritti di borsa sopracitati;
Vista la delibera n. 735 del 12 ottobre 1982, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti di quotazione al mercato ufficiale e dei diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in borsa;
Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;
Visti l'art. 25 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, l'art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 e gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:
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|a) per il capitale fino a 50 |L. 100 per milione e frazione di |
|miliardi |milione |
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|b) per il capitale successivo, |L. 50 per milione e frazione di |
|oltre i 50 miliardi |milione |
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|c) tariffa massima |L. 10.000.000 |
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Alle società richiedenti l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale è concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti per il primo anno solare di quotazione, la riduzione del 50% per il secondo anno e del 25% per il terzo anno.
L'ammontare dei diritti, da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dalle azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio e dalle obbligazioni quotate ufficialmente ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato al milione superiore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;966#art-1