Regolamento›Titolo I
Art. 1
Assunzione di personale nei ruoli della Polizia di Stato
In vigore dal 4 mar 1984
L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene mediante pubblico concorso per esami.
I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato sono banditi su base nazionale.
Per particolari esigenze e limitatamente all'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori, possono essere banditi concorsi per una o più regioni.
I concorsi di cui ai precedenti commi sono indetti con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai posti disponibili nei singoli ruoli.
I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia per la nomina a vice commissario in prova è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-1