Art. 1

In vigore dal 1 ago 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1964, n. 1617, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 27 febbraio 1965; Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571; Visto l'art. 13 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074; Visto l'articolo unico della legge 11 maggio 1976, n. 360; Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979 che fissa gli orari settimanali delle lezioni per le scuole medie statali per ciechi, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 50 del 20 febbraio 1979; Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566; Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1983; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Articolo unico È approvata la tabella allegata al presente decreto nella quale sono, per la scuola media statale per ciechi: a) indicate le materie e gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento; b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonché precisati gli obblighi d'insegnamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983 PERTINI CRAXI - FALCUCCI - GORIA Visto, il Guardasigilli:MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1984 Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 30
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-19;1267#art-1

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Art. 1 Costituzione delle cattedre e degli incarichi di insegnamento nella scuola media statale per ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo