Art. 1
In vigore dal 14 apr 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1979, n. 122, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 51 - nell'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti complementari:
ematologia pediatrica;
neuropsicologia clinica;
fisiopatologia medica;
traumatologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 48
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-19;1054#art-1