Art. 1

In vigore dal 17 feb 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1981, n. 1677, con il quale è stata disposta la soppressione dell'obbligo del servizio merci sulla linea Anzio-Anzio Porto; Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento della suddetta linea; Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1983; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente decreto: È soppressa la linea ferroviaria Anzio-Anzio Porto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 dicembre 1983 PERTINI CRAXI - SIGNORILE Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1984 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 49
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Art. 1 Soppressione della linea ferroviaria Anzio-Anzio Porto. — Testo vigente | Portale Normativo