Art. 1
In vigore dal 17 feb 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1981, n. 1677, con il quale è stata disposta la soppressione dell'obbligo del servizio merci sulla linea Anzio-Anzio Porto;
Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento della suddetta linea;
Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1983;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
EMANA
il seguente decreto:
È soppressa la linea ferroviaria Anzio-Anzio Porto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 dicembre 1983
PERTINI
CRAXI - SIGNORILE
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1984
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 49
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-05;838#art-1