Art. 1
In vigore dal 16 mar 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 giugno 1983;
Riconosciuta l'opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 giugno 1983, è rettificato nel senso che all'articolo unico del citato decreto del Presidente della Repubblica è aggiunto il seguente comma:
"Per effetto del precedente comma nell'elenco degli insegnamenti obbligatori comuni per i due corsi di laurea è soppresso l'insegnamento di "matematica".
Nell'elenco degli insegnamenti obbligatori fondamentali propri del corso di laurea di economia politica è inserito l'insegnamento di "matematica".
Nell'elenco degli insegnamenti obbligatori fondamentali propri del corso di laurea in economia aziendale è inserito l'insegnamento di "matematica generale".
In seguito alle modifiche di cui sopra è disposto l'aggiornamento della numerazione degli insegnamenti dei tre elenchi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 1983
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1984
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 92
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-11-25;956#art-1