Art. 1

In vigore dal 8 set 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 84, relativo al corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: sociolinguistica; filosofia del linguaggio. Nel medesimo articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: decimologia; elementi di acustica e didattica. Nell'art. 73, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: storia della miniatura e delle arti minori; teoria della letteratura; sociologia della letteratura. Nell'art. 85, relativo al corso di laurea in storia, agli elenchi degli insegnamenti complementari dell'indirizzo antico e di quello contemporaneo sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: a) Indirizzo antico: storia amministrativa romana; storia dell'Emilia-Romagna nell'antichità; demografia antica. b) Indirizzo contemporaneo: storia del lavoro; storia dell'Europa contemporanea; storia dei partiti e movimenti sindacali; storia economica contemporanea. Nel medesimo articolo, negli elenchi degli insegnamenti complementari degli indirizzi antico e medioevale, sono rispettivamente soppressi una storia regionale nell'antichità e storia della chiesa medioevale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 novembre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1984 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 193
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-11-25;1277#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo