Art. 1

In vigore dal 4 apr 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina e chirurgia; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico La tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificata nel senso che l'insegnamento complementare di puericultura, previsto dalla citata tabella XVIII, muta la denominazione in quella di "pediatria sociale e puericultura". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 novembre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984 Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 39
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Art. 1 Modificazione all'ordinamento didattico universitario. — Testo vigente | Portale Normativo