Art. 1
In vigore dal 4 apr 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina e chirurgia;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
La tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificata nel senso che l'insegnamento complementare di puericultura, previsto dalla citata tabella XVIII, muta la denominazione in quella di "pediatria sociale e puericultura".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 1983
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 39
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-11-25;1013#art-1