Art. 1
In vigore dal 4 mar 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della pubblica istruzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;
Constatata la necessità di modificare il regolamento sopra citato nella parte in cui dispone il limite massimo di valore entro il quale gli uffici competenti possono far ricorso all'esecuzione in economia delle spese, al fine di adeguarlo al reale potere di acquisto della moneta;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 799/82 espresso dall'adunanza generale il 20 dicembre 1982;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 1983;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
È approvata la seguente modifica al regolamento concernente le spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della pubblica istruzione.
L'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555, è sostituito dal seguente:
"L'esecuzione in economia delle spese indicate nel precedente articolo può essere disposta direttamente dagli uffici competenti fino alla somma di L. 5.000.000; oltre tale importo e fino a quello di L. 50.000.000 è necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale".
Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 novembre 1983
PERTINI
CRAXI - FALCUCCI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 9
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-11-16;901#art-1