Art. 1
In vigore dal 14 gen 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1983;
Sulla proposta del ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
Articolo unico
Le unità navali in dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato.
I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo stato maggiore della Marina, che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari appresentamenti militari compatibili con il normale impiego d'istituto.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, saranno stabilite le modalità per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi e regolati i rapporti che ne derivano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1983
PERTINI
CRAXI - SPADOLINI -
MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1983
Registro n. 36 Difesa, foglio n. 145
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-31;740#art-1