Art. 1

In vigore dal 10 mar 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 139, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione del centro "E. Piaggio". Art. 140. - Il centro "E. Piaggio" ha lo scopo di svolgere studi e ricerche sull'automazione nell'industria e sulla applicazione dell'ingegneria alla soluzione dei problemi posti dallo sviluppo delle tecnologie biomediche. Il centro ha altresì lo scopo di svolgere attività didattica nell'ambito degli studi e ricerche predetti. Il centro "E. Piaggio" è suddiviso in due sezioni: automazione; bioingegneria. Art. 141 - La sezione automazione intende preparare il personale destinato alla ricerca, alla progettazione, alla messa a punto ed al razionale ed economico impiego degli automatismi, nelle forme che saranno ritenute più opportune e che verranno concordate di volta in volta con gli enti, le imprese industriali ed i privati utilizzatori del personale suindicato. La sezione bioingegneria intende preparare il personale destinato alla ricerca, alla progettazione, allo sviluppo ed al razionale impiego dei dispositivi ad uso biomedico. Art. 142. - Il centro costituisce un organo di convergenza degli istituti interessati alle attività indicate negli . Fanno parte del centro i seguenti istituti dell'Università di Pisa: istituto di chimica generale (facoltà di ingegneria), istituto di elettronica e telecomunicazioni, istituto di elettrotecnica, istituto di matematiche applicate, istituto di tecnologia meccanica, istituto di scienza delle costruzioni, istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica, istituto di clinica ortopedica. Del centro faranno parte altresì i dipartimenti universitari di Pisa che saranno indicati con apposito decreto del rettore. I rapporti del centro con la società Piaggio, che a suo tempo ha contribuito alla istituzione del centro interessandosi alle attività del centro medesimo, saranno regolati con apposita convenzione fra l'Università di Pisa e la società Piaggio a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382. Possono entrare a far parte del centro altri istituti dell'Università di Pisa, nonché, mediante apposite convenzioni proposte al rettore dal consiglio direttivo del centro, istituti o dipartimenti di altre Università, altri enti pubblici o privati, imprese industriali o privati interessati alle sue attività. Art. 143. - Il centro ha sede presso la facoltà di ingegneria. Per quanto riguarda la sua gestione amministrativa-contabile, il centro è assimilato ad un istituto universitario e sottoposto alle relative norme vigenti, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, articoli 63 e seguenti. Art. 144. - All'attività del centro presiede un consiglio direttivo composto dai direttori degli istituti universitari che fanno parte del centro, da un rappresentante di ciascuno degli enti, imprese o privati interessati alla sua attività. Nel caso che al centro partecipi un ente pubblico di ricerca, esso sarà rappresentato nel consiglio dai direttori degli istituti interessati. I suddetti potranno delegare un loro rappresentante a partecipare, in loro vece, alle sedute del consiglio. Fa pure parte del consiglio direttivo il direttore del centro, designato a norma del successivo art. 145. Art. 145. - Il consiglio direttivo elegge tra i professori ordinari dell'Università di Pisa facenti parte del consiglio direttivo il suo presidente; egli dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il consiglio direttivo si riunisce ogni quadrimestre e tutte le volte che sia convocato dal presidente; designa il direttore tra i professori ordinari dell'Università di Pisa facenti parte del consiglio direttivo del centro. Art. 146. - Il consiglio direttivo provvede alla compilazione dei programmi di attività del centro, di cui agli e dà direttive sulla ripartizione dei fondi e su quanto altro possa occorrere per il funzionamento del centro stesso, che saranno attuate dal direttore seguendo le norme previste dagli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371. Inoltre propone al rettore l'eventuale ammissione al centro di altri dipartimenti o istituti universitari, e, mediante apposite convenzioni con enti pubblici o privati, di imprese industriali e privati in conformità con gli scopi istituzionali del centro. Il direttore ha il compito di provvedere alla gestione ed amministrazione del centro secondo le norme vigenti per gli istituti universitari e seguendo i programmi stabiliti dal consiglio direttivo. Egli esercita funzioni analoghe a quelle di un direttore di istituto, assumendo le responsabilità conseguenti. Il direttore indica un docente che possa sostituirlo in caso di assenza o temporaneo impedimento, visto quanto prescrive l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, numero 371. Art. 147. - I fondi del centro sono costituiti dai contributi erogati da enti statali e, attraverso apposite, convenzioni, da enti, imprese e privati interessati al suo sviluppo e alla sua attività, sia per la ricerca, sia per la utilizzazione dei risultati di esse. I fondi suddetti devono essere iscritti nel bilancio generale dell'Università ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371. Gli apparecchi e le attrezzature acquisite con i fondi del centro restano di proprietà dell'Università di Pisa ed inventariati presso il centro stesso. Art. 148 (ex 140) - nell'elenco degli istituti scientifici è inserito il centro "Enrico Piaggio". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1984 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 379
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;924#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo