Art. 1
In vigore dal 8 mar 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 21 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inserite le seguenti discipline:
storia comparata delle letterature europee;
estetica;
storia dell'arte medioevale;
pedagogia speciale;
educazione degli adulti;
docimologia;
storia della grammatica e della lingua italiana;
storia e teoria del linguaggio giornalistico;
sociologia della letteratura;
lingua e letteratura provenzale;
stilistica e metrica italiana;
filologia dantesca;
indologia;
storia della lingua greca;
storia della lingua latina;
geografia linguistica;
semantica e lessicologia;
filologia balcanica (o balcanologia);
storia delle religioni nel mondo classico;
storia della storiografia antica;
storia del melodramma;
filologia musicale;
grammatica italiana;
storia della musica moderna;
storia del tardo antico romano;
antichità italiche;
lingua e letteratura copta.
Art. 22 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono inserite le seguenti discipline:
filosofia del linguaggio;
linguistica generale;
pedagogia speciale;
educazione degli adulti;
docimologia;
istituzioni di storia della filosofia;
storia del pensiero scientifico;
psicologia dinamica;
psicodiagnostica;
psicologia dei gruppi;
psicolinguistica;
storia della matematica;
storia dell'estetica.
Art. 23 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne ad indirizzo europeo l'insegnamento di "letteratura ispano-americana" cambia la denominazione in quella di "lingua e letteratura ispano-americana".
Nel medesimo elenco sono inserite, inoltre, le seguenti discipline:
lingua e letteratura armena;
storia delle civiltà precolombiane d'America;
storia della grammatica della lingua italiana;
sociologia della letteratura;
lingua e letteratura provenzale;
storia della critica letteraria francese;
storia della critica letteraria tedesca;
storia della letteratura austriaca.
Art. 27 - nell'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo medioevale e dell'indirizzo moderno del corso di laurea in storia sono inserite le seguenti discipline:
storia della lingua italiana;
storia della grammatica e della lingua italiana;
storia e teoria del linguaggio giornalistico;
sociologia della letteratura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1984
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 20
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;916#art-1