Art. 1

In vigore dal 25 feb 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 30, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: diritto costituzionale; diritto sanitario; diritto urbanistico; diritto industriale; diritto regionale; diritto della previdenza sociale; metodologia e tecnica della ricerca sociale; sociologia delle etnie; sociobiologia; sociologia dei processi culturali; partiti politici e gruppi di pressione; governo locale; integrazione politica europea; sistema politico italiano; amministrazione comparata; teoria delle organizzazioni complesse; metodologia delle scienze politiche; storia del pensiero economico moderno e contemporaneo; storia sociale; storia dei movimenti di liberazione; storia dell'Italia contemporanea; storia del Veneto contemporaneo; storia militare; archeologia industriale; storia del pensiero politico moderno e contemporaneo; economia internazionale; politica economica e finanziaria internazionale; economia applicata; economia pubblica; economia politica (corso progredito); statistica sociale. Nel medesimo articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: diritto finanziario; istituzioni di diritto processuale; diritto ecclesiastico comparato; istituzioni giuridiche dei Paesi dell'America latina; legislazione sociale; sociologia sistematica; etnologia; psicologia dinamica; storia della letteratura moderna e contemporanea; storia della lingua italiana; storia della navigazione; storia dell'architettura e dell'urbanistica; storia dell'arte; storia dei sistemi monetari; storia del commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1984 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 380
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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. — Testo vigente | Portale Normativo