Art. 1
In vigore dal 3 feb 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 81, relativo all'importo delle tasse e soprattasse per le scuole di specializzazione medico-chirurgiche, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 81. - La misura delle tasse, soprattasse e contributi per le singole scuole di specializzazione medico-chirurgiche è fissata in una somma non inferiore a quella corrispondente alle tasse, soprattasse e contributi a qualsiasi titolo corrisposti da uno studente iscritto, in corso, ripetente o fuori corso, al corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo i contributi di esercitazioni, seminario, scuola che verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei direttori delle scuole, e resi noti ogni anno con apposito manifesto.
Le tasse, soprattasse e contributi possono essere pagati in due rate: la prima all'atto della iscrizione e la seconda entro il 31 marzo.
La soprattassa esami di diploma è fissata nella misura uguale a quella di laurea, mentre il rimborso spese per il rilascio del diploma di specializzazione viene fissato in L. 7.000.
La soprattassa per ripetizione esame, il contributo per il rilascio libretto e tessera, per duplicato del medesimo, dei diritti di segreteria, per rilascio certificati, diplomi di specializzazione, per restituzione diplomi di maturità sono fissati nelle misure pari a quelle stabilite per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia.
L'allievo che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, soprattasse e contributi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 23
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;798#art-1