Art. 1

In vigore dal 24 lug 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Veduto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità delle università e degli istituti di istruzione universitaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371; Considerata la necessità di adeguare a detto regolamento, in sede di ristrutturazione degli istituti, le norme che regolano la gestione amministrativa e contabile degli istituti della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università predetta; Decreta: Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 157, 158, 160, 161, relativi agli istituti annessi alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 157. - Gli istituti, costituiti presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, ciascuno dei quali comprende più discipline di insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facoltà ed i corsi di laurea e di indirizzo, le attività didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dagli statuti, o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi. A tale scopo l'istituto disporrà di attrezzature autonome e di personale in misura adeguata alle esigenze didattico-scientifiche. Ad ogni singolo istituto saranno aggregati anche altri insegnamenti contemplati o che verranno istituiti, relativi a materie che possono essere riconosciute affini. Art. 158. - Gli istituti sono retti dalle disposizioni dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dalle altre norme vigenti ed in particolare dalle disposizioni che seguono: a) sono membri dell'istituto i professori ufficiali, gli assistenti di ruolo nonché i ricercatori; b) il direttore dell'istituto è un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto. Il direttore coordina e sovrintende all'attività dell'istituto, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e resta in carica un triennio. Il direttore informerà dei più rilevanti problemi i membri dell'istituto almeno una volta all'anno, all'inizio dell'anno accademico previo opportuno avviso pubblico. In mancanza di professori ordinari e straordinari si applicano le norme di cui al comma 4 dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80; c) il consiglio di istituto, presieduto dal direttore, è costituito dai professori ufficiali, assistenti e da una rappresentanza di ricercatori, da uno a cinque, qualora essi superino il numero di tre. Art. 160. - Gli istituti dispongono dei fondi di funzionamento così come previsto dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371. Art. 161. - Sono costituiti presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia i seguenti istituti: 1) istituto di anatomia umana normale; 2) istituto di anestesiologia e rianimazione e terapia intensiva; 3) istituto di biochimica cellulare e molecolare; 4) istituto di biologia e patologia molecolare "L. Califano"; 5) istituto di chirurgia dell'apparato locomotore e chirurgia d'urgenza; 6) istituto di chirurgia generale e scienze gastroenterologiche; 7) istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo; 8) istituto di dermatologia, chirurgie plastica e maxillo-facciale; 9) istituto di discipline odontostomatologiche; 10) istituto di farmacologia sperimentale e clinica; 11) istituto di ginecologia, ostetricia e fisiopatologia della riproduzione umana; 12) istituto di igiene e medicina preventiva; 13) istituto delle malattie del sistema nervoso; 14) istituto di medicina dell'età evolutiva; 15) istituto di medicina interna, cardiologia e cardiochirurgia; 16) istituto di medicina interna e malattie dismetaboliche; 17) istituto di medicina pubblica e della sicurezza sociale; 18) istituto di medicina socio-territoriale; 19) istituto di neurochirurgia; 20) istituto di oftalmologia; 21) istituto di oncologia; 22) istituto di patologia; 23) istituto di patologia e clinica O.R.L. e foniatria; 24) istituto di patologia toracica; 25) istituto di pediatria; 26) istituto di scienze biochimiche; 27) istituto di scienze biochimico-fisiche; 28) istituto di scienze delle dinamiche relazionali in medicina; 29) istituto di scienze endocrinologiche; 30) istituto di scienze fisiologiche umane; 31) istituto di scienze microbiologiche e virologiche; 32) istituto di scienze radiologiche; 33) istituto di strutture biologiche e di ultrastruttura cellulare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984 Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 41
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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo