Art. 1
In vigore dal 24 lug 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga ali termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato, e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Nell'art. 7, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, il quarto comma è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo comma:
"Altri enti e privati, qualora concorrano al mantenimento dell'Università con un contributo superiore, a lire 400 milioni a fondo perduto o un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni, hanno pure diritto di designare, ciascuno, un proprio rappresentante".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;1252#art-1