Art. 1

In vigore dal 31 mag 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 234 del titolo XII - sezione III, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle seguenti scuole: Scuola diretta a fini speciali per tecnici di igiene ambientale e del lavoro Art. 235. - La scuola ha sede nell'istituto di medicina del lavoro, della facoltà di medicina dell'Università di Cagliari: per detta scuola è istituito un consiglio, presieduto dal direttore. Per la composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore si applicano le disposizioni di cui all'art. 94, nonché i commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1980, n. 382. Art. 236. - La scuola prende il nome di scuola per tecnici di igiene ambientale e del lavoro, ha la durata di due anni e conferisce il diploma di tecnico di igiene del lavoro. Titoli di ammissione sono quelli previsti per l'ammissione ai corsi universitari. Art. 237. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale con particolare riguardo alle nozioni di biologia, chimica e fisica apprese nelle scuole medie superiori. Art. 238. - Alla scuola non sono ammessi più di venti allievi. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, del titolo di studio posseduto dagli aspiranti. Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 239. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti e afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia: 1° Anno: nozioni di chimica, fisica e biologia generale; microanalisi; inquinamenti industriali (prelievo e analisi); rischi nell'ambiente di lavoro; tecnologia industriale; tossicologia industriale. 2° Anno: microanalisi (prelievo ed analisi di inquinanti industriali); igiene dell'ambiente di lavoro; elementi di fisiopatologia del lavoro;. organizzazione del lavoro; legislazione sanitaria. Le esercitazioni pratiche sono biennali e comprendono: a) tecniche di prelievo: aria; acque; liquidi e tessuti biologici; agenti fisici. b) tecnica analitica: aria (gas e vapori, sostanze corpuscolate, fumo); acque; liquidi e tessuti biologici; agenti fisici. Art. 240. - È fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni: queste ultime, in forma di tirocinio pratico sotto la guida di un docente, della durata non inferiore a mesi due consecutivi, presso istituti universitari oppure enti pubblici e/o privati riconosciuti idonei dalla direzione della scuola. Art. 241. - A conclusione degli studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella esecuzione di una prova pratica di laboratorio e nella discussione di una relazione scritta del candidato su un'attività di controllo delle condizioni igienico-ambientali assegnatogli dalla direzione della scuola. Art. 242. - I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo altro anno di frequenza della scuola. Se al secondo anno non venga riconosciuta l'idoneità, essi saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 243. - Agli studenti della scuola si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nonché quelle previste dal regio decreto n. 1269/38. Scuola diretta a fini speciali di servizio sociale Art. 244. - È istituita presso l'Università degli studi di Cagliari la scuola diretta a fini speciali di servizio sociale. Art. 245. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di igiene. Art. 246. - La scuola ha lo scopo di formare assistenti sociali attraverso insegnamenti fondamentali e professionali integrati da seminari interdisciplinari e tirocini. Art. 247. - La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 248. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di venti per ogni anno di corso e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi. Art. 249. - Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giusta le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea. Art. 250. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alle scuole medesime nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Art. 251. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: elementi di diritto costituzionale ed Amministrativo...... E.C. elementi di economia politica.................. E.C. sociologia I.......................... M./L. psicologia I......................... M.C./M. elementi di biologia e fisiologia umana............. M.C. legislazione assistenziale e previdenza sociale I......... G. istituzioni di servizio sociale I................ P.C. metodologia del servizio sociale I............... P.C. 2° Anno: elementi di diritto privato e del lavoro............. G. elementi di diritto penale e penitenziario............ G. diritto di famiglia e legislazione minorile............ G. legislazione assistenziale e previdenza sociale II........ G. sociologia II......................... M./L. psicologia II....................... M.C./M.L. igiene e medicina preventiva.................. M.C. tecnica delle comunicazioni e informazione di massa....... P.C. istituzioni di servizio sociale II............... P.C. metodologia del servizio sociale II............... P.C. 3° Anno: etica professionale....................... P.C. antropologia culturale..................... M.C. storia delle istituzioni politiche e sociali.......... S.P. psicologia sociale....................... M.C. medicina sociale ed educazione sanitaria............ M.C. psicopatologia, psichiatria, igiene mentale........... P.C. metodologia della ricerca sociale................ P.C. amministrazione e organizzazione dei servizi sociali...... P.C. servizio sociale e politica sociale E.C. = Economia e commercio M. = Magistero G. = Giurisprudenza P.C. = Professori a contratto L. = Lettere M.C. = Medicina e chirurgia S.P. = Scienze politiche Art. 252. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli esami annuali si svolgono secondo quanto stabilito dal regio decreto n. 1269/38. Lo studente per essere ammesso all'esame teorico-pratico deve documentare con la firma la frequenza di almeno i 2/3 delle lezioni e dei tirocini pratici, nonché di un seminario interdisciplinare. Il tirocinio pratico verrà svolto nel secondo e terzo anno di corso sotto la guida di un docente presso strutture dell'Università o strutture pubbliche convenzionate ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Art. 253. - L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che avranno superato l'esame verrà rilasciato il diploma di assistente sociale. Art. 254. - Le tasse sono quelle previste dall'art. 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. I contributi vanno determinati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola. Per quanto non previsto nel presente statuto circa lo svolgimento degli esami di profitto e di diploma nonché la costituzione delle rispettive commissioni si applica la normativa che disciplina gli studenti universitari. Art. 255. - Alle spese di funzionamento della scuola si farà fronte con le tasse e con finanziamenti di enti pubblici (regione, provincia, comune) e privati. Art. 256. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 257. - Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente. Scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio Art. 258. - È istituita presso l'Università degli studi di Cagliari la scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio. Art. 259. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di igiene. Art. 260. - La scuola ha lo scopo di formare tecnici di laboratorio attraverso insegnamenti fondamentali e professionali integrati da seminari interdisciplinari e tirocini. Art. 261. - La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 262. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di otto per ogni anno di corso e complessivamente di ventiquattro per l'intero corso di studi. Art. 263. - Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giusta le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea. Art. 264. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quelli dei posti disponibili, l'accesso alle scuole medesime nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Art. 265. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: FACOLTÀ DI MEDICINA 1° Anno: metodi matematici e statistici in chimica e biologia; elementi di informatica; chimica e microscopia clinica; anatomia e istologia normale; fisiologia umana; biochimica generale; parassitologia. 2° Anno: patologia generale; microbiologia e virologia generale; farmacologia; metodologia biochimica; elementi di igiene e medicina preventiva; chimica clinica I. 3° Anno: chimica clinica II; immunologia e immunoematologia; analisi biologiche; virologia applicata; anatomia e istologia patologica; igiene ambientale e territorio; educazione sanitaria. Art. 266. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli esami annuali si svolgono secondo quanto stabilito dal regio decreto n. 1269/38. Lo studente per essere ammesso all'esame teorico-pratico deve documentare con la firma di frequenza di almeno i 2/3 delle lezioni e dei tirocini pratici, nonché di un seminario interdisciplinare. Il tirocinio pratico verrà svolto nel primo e secondo anno di corso sotto la guida di un docente presso strutture dell'Università o strutture pubbliche con essa convenzionate ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Art. 267. - L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che avranno superato l'esame verrà rilasciato il diploma di tecnico di laboratorio. Art. 268. - Le tasse sono quelle previste dall'art. 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. I contributi vanno determinati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola. Per quanto non previsto nel presente statuto circa lo svolgimento degli esami di profitto e di diploma nonché la costituzione delle rispettive commissioni si applica la normativa che disciplina gli studenti universitari. Art. 269. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 270. - Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente. Art. 271. - Alle spese di funzionamento della scuola si farà fronte con le tasse e con finanziamenti di enti pubblici (regioni, provincia, comune) e privati. Scuola speciale per tecnici di audiometria Art. 272. - La scuola ha sede nell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina dell'Università di Cagliari; per detta scuola è istituito un consiglio, presieduto dal direttore. Per la composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione ed i compiti del direttore si applicano le disposizioni di cui all'art. 94, nonché i commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1980, n. 382. Art. 273. - La scuola prende il nome di scuola per tecnici di audiometria, ha la durata di due anni e conferisce il diploma di tecnico di audiometria. Titoli di ammissione sono quelli previsti per l'ammissione ai corsi universitari. Art. 274. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale con particolare riguardo alle nozioni di biologia e fisica acustica apprese nelle scuole medie superiori. Art. 275. - Alla scuola non sono ammessi più di sei allievi (tre per anno di corso). Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, del titolo di studio posseduto dagli aspiranti. Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 276. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti ed afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia: 1° Anno: anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici; elementi di fisica acustica; tecniche audiometriche. 2° Anno: patologia dell'udito, del linguaggio, dell'apparato vestibolare; elementi di otoneurologia; elementi di foniatria; tecniche audiometriche. Le esercitazioni pratiche sono biennali e comprendono: a) tecniche audiometriche: audiometria obiettiva; audiometria semiobiettiva, audiometria tonale; b) tecniche vestibolari: elettronistagmografia clinica. Art. 277. - È fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e il tirocinio, svolto sotto la guida di un docente, per tutta la durata del corso, presso istituti universitari o centri pubblici riconosciuti idonei dalla direzione della scuola. Art. 278. - A conclusione degli studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella esecuzione di una prova pratica di audiometria e nella discussione di una relazione scritta del candidato su una metodica audiometrica assegnatagli dalla direzione della scuola. Art. 279. - I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola. Se al secondo anno non venga riconosciuta l'idoneità, essi saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 280. - Agli studenti della scuola si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Per quanto non previsto nel presente statuto circa lo svolgimento degli esami di profitto e di diploma nonché la costituzione delle rispettive commissioni si applica la normativa che disciplina gli studenti universitari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1984 Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 165
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;1215#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. — Testo vigente | Portale Normativo