Art. 1
In vigore dal 5 gen 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 9, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
diritto della famiglia e delle successioni;
diritto delle obbligazioni;
diritto privato dell'economia;
sistemi giuridici comparati;
diritto comparato penale e processuale penale;
diritto amministrativo comparato;
storia delle costituzioni moderne;
informatica giuridica;
diritto degli enti locali;
diritto del commercio internazionale;
giustizia costituzionale;
diritto della spesa pubblica;
storia costituzionale e amministrativa;
diritto dell'impiego pubblico;
diritto dell'informazione e delle comunicazioni di massa;
diritto penale tributario;
politica economica.
Nel medesimo elenco sono altresì soppressi i seguenti insegnamenti:
diritto di famiglia;
contabilità di Stato;
diritto penitenziario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1983
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1983
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 289
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-11;698#art-1