Art. 1
In vigore dal 18 nov 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall' della legge 16 novembre 1939, n. 1888, e integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 settembre 1983
PERTINI
CRAXI - MARTINAZZOLI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1983
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 88
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-09-17;612#art-1