Art. 2

In vigore dal 27 dic 1983
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse. I termini entro i quali gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 settembre 1983 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1983 Registro n. 34 Difesa, foglio n. 358
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-09-16;673#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo