Art. 1
In vigore dal 31 mag 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la tabella C relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali e la tabella D relativa ai magistrati addetti alle preture, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 19 luglio 1983 a seguito della richiesta del Ministro di grazia e giustizia in data 13 giugno 1983;
Considerata la urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di aumentare di una unità l'organico dei presidenti di sezione e di tre unità quello dei giudici del tribunale di Monza previa diminuzione di un posto di giudice dal tribunale di Milano e di tre posti di pretore dalla pretura della stessa città;
Considerato che con decreti ministeriali 21 luglio 1983 si è provveduto a potenziare gli organici del personale delle carriere di concetto ed esecutiva del tribunale di Monza;
Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
Le tabelle C e D annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali ed alle preture, sono modificate, per la parte relativa ai tribunali di Monza e di Milano ed alla pretura di Milano, come dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addì 8 settembre 1983
PERTINI
MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1984
Registro n. 24 Giustizia, foglio n. 20
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-09-08;1213#art-1