Art. 1
In vigore dal 7 gen 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerato che la tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario prevede che il disegno II, disciplina del secondo anno del biennio propedeutico della facoltà di ingegneria, sia differenziato secondo i corsi di laurea, con ciò escludendo che nello stesso corso di laurea di una facoltà di ingegneria possano figurare due discipline riconducibili al disegno II;
Considerato, quindi, che l'inclusione, ai sensi della citata legge n. 615/81, nello statuto dell'Università di Genova, nell'elenco degli insegnamenti del secondo anno del biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria navale e meccanica, dell'insegnamento di "disegno navale" comporta, di conseguenza, l'eliminazione dall'elenco stesso dell'insegnamento di "disegno II (per allievi ingegneri navalmeccanici)";
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 106 - all'elenco degli insegnamenti del secondo anno del biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria navale e meccanica è aggiunto l'insegnamento di "disegno navale".
Dallo stesso elenco è soppresso l'insegnamento di "disegno II (per allievi ingegneri navalmeccanici)".
Art. 109 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria sono inseriti i seguenti insegnamenti:
analisi matematica e geometria analitica;
gestione degli impianti industriali;
progetti di componenti e circuiti integrati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1983
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 299
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-09-02;708#art-1