Art. 1
In vigore dal 6 nov 1983
N. 572. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sei posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:
UNIVERSITÀ DI MILANO
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituto di farmacologia (per le esigenze
della cattedra di farmacologia applicata).......... posti 2 Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica psichiatrica (per le esigenze
della prima cattedra).................... posti 1 istituto di ostetricia e ginecologia i (per
le esigenze della cattedra di fisiopatologia
e terapia del dolore).................... posti 1 dipartimento di scienze e tecnologie biomediche
(per le esigenze della ottava cattedra
di clinica medica generale e terapia medica)......... posti 1 Facoltà di medicina veterinaria:
istituto di malattie infettive, profilassi e
polizia veterinaria..................... posti 1
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1983
Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 93
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-07-15;572#art-1