Art. 1

In vigore dal 28 ott 1983
N. 550. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sette posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue: UNIVERSITÀ DI ROMA Facoltà di medicina e chirurgia: istituto di chimica biologica (per le esigenze della quarta cattedra).......................... posti 1 istituto di clinica chirurgica d'urgenza e pronto soccorso.. posti 2 istituto di medicina del lavoro (per le esigenze della cattedra).......................... posti 1 istituto di neuropsichiatria infantile (per le esigenze della seconda cattedra).......................... posti 1 istituto di patologia ostetrica e ginecologica (per le esigenze della quarta cattedra)....................... posti 1 istituto policattedra di urologia (per le esigenze della cattedra di patologia urologica)..................... posti 1 Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1983 Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 3
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-07-15;550#art-1

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Art. 1 Assegnazione di sette posti di tecnico laureato presso la Universita' degli studi di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo