Art. 1

In vigore dal 27 ott 1983
N. 548. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, dieci posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue: UNIVERSITÀ DI ROMA Facoltà di medicina e chirurgia: istituto di quinta clinica medica (per le esigenze della seconda cattedra di endocrinologia)................. posti 1 istituto di clinica medica generale e terapia medica terza.. posti 3 istituto policattedra di urologia (per le esigenze della cattedra di nefrologia di interesse chirurgico)............. posti 2 istituto di clinica otorinolaringoiatrica (seconda cattedra). posti 1 centro di ematologia..................... posti 1 istituto policattedra di clinica chirurgica (per le esigenze della seconda cattedra di clinica chirurgica)........... posti 2 Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1983 Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 6
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Art. 1 Assegnazione di dieci posti di tecnico laureato presso l'Universita' degli studi di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo