Art. 1

In vigore dal 15 ott 1983
N. 510 Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili per un valore di L. 19.015.000, gravata di un legato in titoli al portatore di L. 1.000.000 a favore del fratello della de cuius Grilli Matteo, disposta dalla signora Orsola Grilli con testamento pubblico redatto a rogito dott. Federico Stame, notaio in Bologna, in data 17 novembre 1976 e dallo stesso pubblicato il 25 ottobre 1979, n. 16612 di repertorio e n. 7168 di fascicolo, registrato a Bologna il 9 novembre 1979 al n. 17355. Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1983 Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 332
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Art. 1 Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredita'. — Testo vigente | Portale Normativo