Accordo

Art. 21

Abrogato

Rappresentanze ai fini assistenziali (Istituti di patronato sindacale)

In vigore dal 6 giu 2012
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;347#art-a-21

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Rappresentanze ai fini assistenziali (Istituti di patronato sindacale) (Art. 21 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali.) — Testo vigente | Portale Normativo