Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici
Art. 1
Campo di applicazione e durata
In vigore dal 21 lug 1983
DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70.
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Campo di applicazione e durata
Le presenti disposizioni si applicano a tutto, il personale dipendente degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esse costituiscono puntuale riferimento per il personale dipendente degli enti pubblici non economici non rientranti nella disciplina prevista dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984; gli effetti economici, peraltro, hanno inizio dal 1 gennaio 1983 e si protraggono a tutto il 30 giugno 1985.
I benefici economici del presente provvedimento trovano provvisoria applicazione anche nei confronti dei dipendenti degli enti soggetti a processi di soppressione, scorporo e riforma, non ancora inquadrati presso le amministrazioni di destinazione, cui erano applicabili alla data del 31 dicembre 1982 le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il trattamento economico dei suddetti dipendenti sarà rideterminato a cura degli enti di destinazione, dalla data di inquadramento negli enti stessi secondo le disposizioni dei contratti relativi ai rispettivi comparti, o in applicazione di specifiche disposizioni di legge, salvo in ogni caso il trattamento acquisito alla data del 31 dicembre 1982.
Con le presenti disposizioni si realizza l'impegno di pervenire alla omogeneizzazione degli ordinamenti ed alla perequazione dei trattamenti retributivi con i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni a pari livello di attribuzioni e di responsabilità.
Rimangono in vigore, per la parte non modificata, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-1