Art. 2
In vigore dal 21 lug 1983
L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto viene valutato in lire 651 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 1.488 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 1.860 miliardi per l'anno finanziario 1985.
All'onere relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando l'apposita voce "miglioramenti economici ai pubblici dipendenti"; per gli anni 1984 e 1985 si provvederà in sede di legge finanziaria mediante utilizzo delle disponibilità che per i medesimi anni risultano preordinate nel bilancio pluriennale dello Stato 1983-85 approvato con l'art. 26 della legge 28 aprile 1983, n. 133.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1983
PERTINI
FANFANI - SCHIETROMA - FALCUCCI - GORIA - BODRATO - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1983
Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 3
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;345#art-2