Art. 1

In vigore dal 12 mag 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto ai sensi della citata legge n. 615; Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso: . Nell'art. 6, relativo al corso di laurea in architettura, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: estetica; tecnologia della produzione edilizia.
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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo