Art. 2

In vigore dal 11 ott 1983
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse. Il termine entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 giugno 1983 PERTINI LAGORIO Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1983 Registro n. 27 Difesa, foglio n. 349
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Art. 2 Dichiarazione di pubblica utilita' per alcuni immobili da realizzarsi a cura della Marina militare in comune di Torretta. — Testo vigente | Portale Normativo