Art. 1
In vigore dal 24 set 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il nuovo seguente insegnamento complementare:
filologia italiana.
Gli articoli 100 e 103 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 100.- I laureati in filosofia aspiranti alla laurea in lettere, sono iscritti al terzo anno con l'obbligo di sostenere dieci esami scelti tra quelli qualificanti il corso di laurea secondo la normativa stabilita dal consiglio di corso di laurea.
Art. 103. - I laureati in lettere aspiranti alla laurea in filosofia sono iscritti al terzo anno con l'obbligo di sostenere dieci esami, scelti tra quelli qualificanti il corso di laurea, secondo la normativa stabilita dal consiglio di corso di laurea.
Nell'art. 107, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il nuovo seguente insegnamento:
filologia italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1983
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1983
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 131
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-04;453#art-1