Art. 1

In vigore dal 9 set 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 24, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: diritto penale commerciale; diritto del commercio internazionale; economia aziendale; statistica economica; organizzazione aziendale. Nell'art. 26 del medesimo corso di laurea, alla lettera a), relativa all'elenco degli insegnamenti propedeutici all'insegnamento di "istituzioni di diritto privato" sono aggiunti i seguenti due insegnamenti: diritto agrario; diritto fallimentare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1983 Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 106
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-04;398#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo