Art. 1

In vigore dal 14 ago 1983
N. 359. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 1.000.000 e in oggetti e indumenti residui dopo le scelte effettuate dai parenti, disposta dalla sig.ra Cugnonatto Domenica Felicina con testamento olografo 28 gennaio 1975, pubblicato in data 18 marzo 1977, n. 11869 di repertorio, a rogito dott. Franco Tonalini, notaio in S. Maria della Versa (Pavia), registrato a Stradella (Pavia) in data 5 aprile 1977 al n. 485. Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1983 Registro n. 6 Sanità, foglio n. 38
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Art. 1 Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato. — Testo vigente | Portale Normativo