Art. 2

Onere finanziario

In vigore dal 12 ago 1983
Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 183. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1983 PERTINI FANFANI - GASPARI - GORIA - BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1983 Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 2
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-01;356#art-2

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