Art. 1

In vigore dal 17 nov 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615; Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 109, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento: chimica farmaceutica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1983 Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 115
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-05-21;607#art-1

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