Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo III
Art. 90
Ricusazione del componente della commissione di disciplina, del funzionario istruttore e del consulente
In vigore dal 24 giu 1983
Il componente della commissione di disciplina può essere ricusato:
a) se abbia interesse personale nel procedimento o se il dipendente sottoposto a procedimento sia debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
c) se sussista inimicizia grave tra lo stesso od alcuno tra i suoi prossimi congiunti e il dipendente sottoposto a procedimento;
d) se alcuno dei prossimi congiunti dello stesso o del coniuge abbia subito pregiudizio dal fatto in cui si concreta l'infrazione disciplinare, ovvero se ne sia l'autore;
e) se sussiste rapporto di parentela con il funzionario istruttore o il consulente.
La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal dipendente sottoposto a procedimento e presentata al presidente della commissione prima della seduta fissata per il giudizio.
L'istanza di ricusazione può essere altresì trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o inserita nel verbale della seduta in cui il dipendente sia personalmente comparso.
Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato.
I componenti della commissione ricusabili a termini del precedente primo comma ha il dovere di astenersi indipendentemente dall'istanza di ricusazione.
Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano al funzionario istruttore e al consulente tecnico, nominati ai sensi del precedente .
Qualora l'istanza di ricusazione venga proposta nei confronti del presidente su di essa si pronuncia il consiglio di amministrazione.
In caso di accoglimento dell'istanza il presidente è sostituito dal vice direttore generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-90