Art. 1
In vigore dal 24 giu 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio;
Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge suindicata, il quale prevede che le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dello ENASARCO, in relazione al fabbisogno dell'ente e alle risultanze di gestione;
Sentito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;
Considerato che in relazione al fabbisogno dell'ente ed alle risultanze di gestione si sono realizzate le condizioni per disporre la variazione dell'aliquota contributiva e del massimale annuo di contribuzione di cui al primo comma del predetto art. 6;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
L'aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono così variati:
a) aliquota contributiva: 5% a carico del proponente e 5% a carico dell'agente o rappresentante di commercio;
b) massimali annui di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 10.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1983
PERTINI
SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1983
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 197
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;277#art-1