Art. 1
In vigore dal 9 giu 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto n. 2319 del 14 ottobre 1926;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/81;
Veduti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 92 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:
neurologia pediatrica;
cardiologia pediatrica;
neuroftalmologia;
istituzioni di patologia generale;
anestesia e chirurgia orale;
odontoiatria infantile;
virologia clinica;
traumatologia;
semeiotica cardiovascolare;
immunologia;
oncologia sperimentale;
fisiopatologia digestiva;
medicina delle comunità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 1983
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 34
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-08;216#art-1