Art. 1
In vigore dal 9 giu 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernente conversione in legge del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;
Considerata l'opportunità di dotare della bandiera di guerra il 51° battaglione genio pionieri "Simeto";
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
È concessa la bandiera di guerra al 51° battaglione genio pionieri "Simeto" con sede a Palermo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 1983
PERTINI
LAGORIO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1983
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 368
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-05;218#art-1