Art. 1
In vigore dal 22 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 79 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1982, n. 516;
Visto il proprio decreto 9 agosto 1982, n. 525;
Visti gli della legge 12 febbraio 1983, n. 27;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 febbraio 1983;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
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Le condizioni previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, per l'applicazione dell'amnistia per i reati tributari ivi considerati non operano qualora tali reati siano riferibili a periodi di imposta già definiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, ovvero siano riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-22;43#art-1