Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761

Art. 30

In vigore dal 17 apr 1983
Su richiesta della provincia, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.
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