Art. 1
In vigore dal 7 giu 1983
N. 209. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, venti posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:
UNIVERSITÀ DI FERRARA
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituto di zoologia..................... posti 2 istituto matematico..................... posti 1
UNIVERSITÀ DI GENOVA
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituto di scienze fisiche................. posti 1
UNIVERSITÀ DI PARMA
Facoltà di economia e commercio:
laboratorio di economia e commercio............. posti 1 Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica medica I................. posti 1 istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare...... posti 1 istituto di semeiotica medica................ posti 1 centro studi e ricerche sulla nutrizione e sugli alimenti.. posti 1 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituto di genetica..................... posti 1 Facoltà di medicina veterinaria:
istituto di zooeconomia, centro gestione e contabilità agraria........................... posti 1
UNIVERSITÀ DI PAVIA
Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di chirurgia vascolare............... posti 1 istituto di clinica otorinolaringoiatrica.......... posti 1 istituto di tisiologia.................... posti 1 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituto di fisica teorica.................. posti 1 istituto di istologia, embriologia ed antropologia...... posti 1 istituto di zoologia..................... posti 1 istituto di igiene...................... posti 1 istituto di elettronica................... posti 1
POLITECNICO DI MILANO
Facoltà di architettura:
istituto di architettura degli interni, arredamento e decorazioni......................... posti 1
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 31
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-09;209#art-1