Art. 1
In vigore dal 7 giu 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 73, relativo al corso di laurea in chimica, allo elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico, sono inclusi i seguenti:
chimica bio-organica;
metodi fisici in chimica organica;
metodi matematici della chimica;
elettrochimica organica;
analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici;
chimica del mare.
Nello stesso articolo, inoltre, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono inclusi i seguenti:
chimica fisica dello stato solido;
metodi matematici della chimica;
elettrochimica organica;
analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici;
chimica del mare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 25
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-09;203#art-1