Art. 4
In vigore dal 11 mag 1983
Nell'art. 118, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, l'"istituto di fisica terrestre, geodesia e geografia fisica" muta la denominazione in quella di "istituto di fisica terrestre e geodesia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1983
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 26
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-09;126#art-4