Art. 4

In vigore dal 11 mag 1983
Nell'art. 118, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, l'"istituto di fisica terrestre, geodesia e geografia fisica" muta la denominazione in quella di "istituto di fisica terrestre e geodesia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1983 Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 26
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-09;126#art-4

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