Art. 1

In vigore dal 23 apr 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 80 e 87, della Costituzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 febbraio 1983 PERTINI FANFANI - COLOMBO - FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1983 Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 28
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-05;98#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982. — Testo vigente | Portale Normativo