Art. 1
In vigore dal 23 apr 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 80 e 87, della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 1983
PERTINI
FANFANI - COLOMBO - FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 28
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-05;98#art-1