Art. 2

In vigore dal 27 apr 1983
Il Ministro della difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
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Art. 2 Richiamo alle armi per l'anno 1983 per aggiornamento e addestramento di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, purche' ancora soggetti ad obblighi militari. — Testo vigente | Portale Normativo