Art. 1

In vigore dal 1 mag 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nel quale è prevista la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, a categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo; Ravvisata la necessità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli organizzatori generali delle imprese di produzione cinematografica; Considerata che l'attività degli organizzatori generali presenta caratteristiche simili a quella dei direttori di produzione la cui categoria è stata indicata, tra quelle assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, al punto 5 del primo comma del predetto art. 3; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Il punto 5) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente: 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1983 PERTINI SCOTTI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1983 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 192
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Art. 1 Estensione dell'assistenza ENPALS agli organizzatori generali delle imprese di produzione cinematografica. — Testo vigente | Portale Normativo