Art. 1
In vigore dal 1 mag 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nel quale è prevista la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, a categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo;
Ravvisata la necessità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli organizzatori generali delle imprese di produzione cinematografica;
Considerata che l'attività degli organizzatori generali presenta caratteristiche simili a quella dei direttori di produzione la cui categoria è stata indicata, tra quelle assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, al punto 5 del primo comma del predetto art. 3;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Il punto 5) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente:
5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 gennaio 1983
PERTINI
SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1983
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 192
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-01-19;90#art-1