Art. 2

In vigore dal 4 mag 1983
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse. Il termine entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1982 PERTINI LAGORIO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1983 Registro n. 10 Difesa, foglio n. 256
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-29;1167#art-2

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