Art. 1

In vigore dal 22 apr 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936; n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale sul cambio di denominazione dell'insegnamento complementare, previsto dalla tabella VIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per i due corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche, da "contabilità di Stato" a "contabilità di Stato e degli enti pubblici", proposto dall'Università di Siena; Considerato che per l'attuale insegnamento di "contabilità di Stato" la nuova denominazione di "contabilità di Stato e degli enti pubblici" risulta più adeguata a rappresentare gli attuali orientamenti scientifici e l'evoluzione della contabilità pubblica; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico La tabella VIII-bis dell'ordinamento didattico universitario, concernente i corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche, è modificata come segue: L'insegnamento di "contabilità di Stato" compreso nella tabella C relativa agli insegnamenti complementari previsti dalla tabella VIII-bis per i corsi di laurea sopra descritti cambia la denominazione in quella di "contabilità di Stato e degli enti pubblici". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1982 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1983 Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 325
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-29;1165#art-1

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Art. 1 Modificazione all'ordinamento didattico universitario. — Testo vigente | Portale Normativo